Prima di scegliere il nostro team o qualsiasi altro, devi sapere alcune cose:
ai sensi dell’art. 3, comma 11 del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, del D.L. n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176, della C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007, della C.M. n.77 del 25 settembre 2008, della C.M. n.85 del 15 ottobre 2009 e della C.M. n.85 del 13 ottobre 2010, le domande di ammissione all’esame di maturità per l’anno scolastico 2010-11 devono essere presentate entro il:
- 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2011, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2011, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- 20 marzo 2011, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
- Il termine è di natura ordinatoria e, quindi, se la domanda non sarà prodotta in tempo utile, l’allievo non potrà sostenere l’esame di Stato.
- Entro tale data dovrà essere inoltre pagata la tassa governativa pari a Euro 12,09 (dodici/09) sul c.c.p. n°. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate-Tasse Scolastiche con la seguente causale: Ammissione esami di stato A.S. 2010-11.
Candidati interni:
- Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n,122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
- Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato;
- Nessun obbligo di residenza.
Candidati esterni:
- i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
- Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
- L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.44 del 5-5-2010, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
- Nessun Obbligo di frequenza.
- Obbligo di residenza.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Ai sensi dell’art.3 della OM n.53 del 25 giugno 2010, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.